Pubblicate oggi, con la sentenza 211, le motivazioni della bocciatura della legge sul terzo mandato del presidente della Provincia di Trento da parte della Corte Costituzionale. I motivi dell’illegittimità costituzionale vengono così spiegati: ”Il divieto del terzo mandato consecutivo deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento che vincola quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri”.
Insomma, il divieto di un terzo mandato è un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta, è un necessario “bilanciamento” fra contrapposti principi, è un punto di equilibrio rispetto agli ampi poteri dati al presidente con l’elezione diretta e con la possibilità di dimettersi mandando a casa l’intero consiglio provinciale.
Sono spiegazioni che erano prevedibili dopo la pronuncia sul terzo mandato per De Luca in Campania, ma il punto qualificante è che la Corte Costituzionale ritiene che quel principio che riguarda le regioni ordinarie valga allo stesso modo per le regioni e le province a statuto speciale. Il principio del bilanciamento dei poteri, cioè, prevale su tutti, anche sulle autonomie. E’ un principio che sta alla base della Costituzione stessa.



